Art. 4.
(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori.
      2. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.